(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, alle eventuali oggettive difficoltà della parte interessata nella produzione degli elementi attestanti l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento, dovute alla ristrettezza dei termini pre la richiesta di riesame, può porsi rimedio con l'attivazione dei poteri officiosi, oppure con l'accoglimento della richiesta di un congruo termine per dare modo alla cancelleria del giudice "ad quem" di provvedere sulla tempestiva richiesta di rilascio di copie di atti, e con la ulteriore possibilità di dedurre, anche dopo la delibazione giudiziale, nullità comunque insorte in precedenza.