(massima n. 1)
Qualora, essendo stata autorizzata dal giudice l’effettuazione di intercettazioni di comunicazioni in relazione ad una ipotesi di reato che, ai sensi dell’art. 266 c.p.p., consentiva il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova, detta ipotesi sia stata poi sostituita da altra che non lo avrebbe consentito, ciò non comporta l’inutilizzabilità dei risultati acquisiti, salvo che la originaria configurabilità della prima di dette ipotesi risulti, “ora per allora”, dovuta ad errore del giudice; errore la cui eventuale sussistenza, peraltro, può riconoscersi soltanto quando esso appaia evidente ed incontrovertibile, sulla base degli elementi investigativi portati a suo tempo a conoscenza del giudice e tenendo anche conto della inevitabile fluidità delle ipotesi criminose in un momento normalmente posto alle prime battute dell’attività investigativa.