(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 270 comma 1 c.p.p. sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in altri procedimenti non può interpretarsi riduttivamente nel senso che tale utilizzazione sia possibile solo quando i risultati in questione siano indispensabili all'accertamento del fatto-reato altrimenti non dimostrabile con diversa rilevante prova di accusa. Deve invece ritenersi che «l'indispensabilità dell'accertamento» vada riferita a tutta l'imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena ed alla qualificazione del reato medesimo in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti.