(massima n. 1)
L'art. 270, primo comma, c.p.p. consente la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento a condizione che i verbali e le registrazioni siano depositati presso l'ufficio ad quem, a nulla rilevando che non siano stati acquisiti anche la richiesta del pubblico ministero e perfino lo stesso decreto autorizzativo. Ciò non esclude, peraltro, che la parte interessata possa ottenere copia anche di tali atti, a norma dell'art. 116 c.p.p., ove ritenga di verificarne la regolarità.