(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, qualora la comunicazione intercettata costituisca essa stessa una condotta delittuosa, la sua acquisizione deve essere inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato e non si applicano, pertanto, le limitazioni probatorie di cui all'art. 270 c.p.p. (Fattispecie nella quale l'intercettazione riguardava la comunicazione con cui l'imputato, appartenente all'Arma dei Carabinieri, aveva avvertito il latitante di un'imminente operazione volta proprio alla sua cattura).