(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di intermediazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione, prevista dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 8 del 1991, convertito in legge n. 82 del 1991, è sufficiente qualsiasi comportamento dei soggetti, non prossimi congiunti della vittima, che, al di fuori del concorso nel sequestro e dell'ipotesi di operazioni controllate di pagamento del riscatto, si adoperino al fine di farne conseguire l'illecito prezzo all'autore del reato, senza che sia richiesto né che quest'ultimo sappia dell'attività dell'intermediario, né che venga effettivamente agevolato il passaggio di danaro o di beni economicamente valutabili. Tale reato differisce — più in particolare — dal «favoreggiamento reale» (del quale si applica la sanzione), perché solo quest'ultimo presuppone il già conseguito profitto del reato sottostante, e dal concorso (successivo) nel sequestro di persona a scopo di estorsione, sotto il profilo soggettivo del dolo che, nel caso dell'«intermediazione», esclude ogni concerto con i sequestratori, e perciò ogni c.d. animus socii, e si indirizza all'esclusivo fine di agevolare il mero fatto in sè del pagamento, il quale fattore viene inteso, dal legislatore, come intralcio all'attività investigativa.