(massima n. 3)
Le disposizioni di cui agli artt. 70, 71 e 72 c.p.p. in tema di sospensione del procedimento per infermità mentale dell'imputato sono inapplicabili al procedimento esecutivo o a quello di sorveglianza. (A sostegno del principio di cui in massima, la Cassazione ha rilevato che le norme suddette fanno riferimento esclusivo all'imputato mentre l'ipotesi dell'infermità psichica del condannato è disciplinata dall'art. 148 c.p., e che l'ottavo comma, dell'art. 666, c.p.p., disciplina specificamente l'ipotesi in cui un procedimento di esecuzione debba svolgersi nei confronti di un infermo di mente).