(massima n. 1)
In tema di legittimazione ad causam il soggetto che nel corso del giudizio si costituisce nella qualità di successore universale di una delle parti ha l'onere di fornire — in presenza di contestazione sul punto — la prova della asserita qualità di erede, dimostrando sia l'avvenuto decesso di detta parte sia la inesistenza di altri eredi, trattandosi di presupposti necessari per la successione nel processo.