(massima n. 1)
L'inutilizzabilitā dei risultati delle intercettazioni telefoniche, dichiarata nell'ambito di un procedimento de libertate sul presupposto che, non essendo stati trasmessi i relativi decreti autorizzativi, il Gip prima e, successivamente, il tribunale del riesame non avevano potuto esercitare il potere-dovere di verificare la legittimitā delle intercettazioni al fine di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, opera soltanto in detto procedimento, e non in altri. Ne consegue che č legittima, nell'ambito dello stesso procedimento, ma in diverso e autonomo procedimento de libertate, l'applicazione di misura cautelare personale ad opera di altro giudice, sulla base della piena cognizione dei decreti di autorizzazione, allegati agli atti, delle dette intercettazioni telefoniche, dalle quali emergano gravi indizi di colpevolezza. (Nella specie il ricorrente aveva lamentato che il giudice di merito avesse posto a base del provvedimento cautelare le stesse intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili dalle sezioni unite con sentenza 20 novembre 1996, n. 21).