(massima n. 1)
Al fine della configurabilitą del vincolo pertinenziale (art. 817 c.c.) sotto il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di un'altra, č necessario che l'utilitą sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa, dovendo le pertinenze servire all'utilitą della cosa e non anche a quella meramente personale del dominus della stessa. (Nella specie, in applicazione del suesposto principio, la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito, con cui si č escluso che costituisca pertinenza di una farmacia l'appartamento che il proprietario della stessa abbia costruito come sua abitazione per raggiungere da essa pił rapidamente il luogo di lavoro).