(massima n. 2)
Non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e ss., e 7, della legge 30 giugno 2003, n. 140 in base ai quali il contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel corso di procedimenti riguardanti terze persone ed alle quali abbia preso parte (anche - deve intendersi - per interposta persona) un membro del Parlamento (c.d. intercettazioni “indirette” da ritenersi, come tali, escluse dall'ambito della tutela apprestata dall'art. 68, comma terzo, della Costituzione), è colpito da inutilizzabilità in mancanza di autorizzazione da parte della Camera cui il parlamentare appartiene.