(massima n. 1)
In tema di applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 266 c.p.p. — secondo il quale l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, quando avvenga nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., «è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa» — il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa di abitazione, comprendendo ogni luogo che viene adoperato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di attività privata come quella di studio, commercio, lavoro, tempo libero ecc. Ma tale concetto non può essere esteso al punto tale da comprendervi anche l'abitacolo di un autoveicolo. Infatti l'abitacolo di un autoveicolo non può considerarsi privata dimora, in quanto sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo; né tantomeno tale abitacolo può considerarsi appartenenza di privata dimora, in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con la stessa.