(massima n. 4)
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, la mancata attuazione, nelle forme prescritte, del preventivo controllo dell'autorità giudiziaria circa l'ammissibilità e le modalità dell'intercettazione, coinvolgendo il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni che riguarda non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti, realizza automaticamente una situazione di radicale illegittimità sanzionata, ai sensi dell'art. 271 c.p.p., non solo dalla inutilizzabilità dei risultati, ma dalla fisica eliminazione del materiale ricavato, che il giudice deve disporre d'ufficio in ogni stadio processuale. Ne consegue che non è ammissibile un uso, anche parziale o limitato alla sola fase delle indagini, di un materiale di cui è addirittura prescritta la distruzione. Tale disciplina, dettata per l'ascolto di comunicazioni telefoniche o realizzate con altri mezzi di telecomunicazione, è estesa alle conversazioni «tra presenti» - cosiddette intercettazioni ambientali - (con l'ulteriore limite, quando avvengano in luogo di privata dimora, della fondata previsione che ivi sia in atto l'attività criminosa) nonché alle comunicazioni per via informatica o telematica (artt. 266, comma 2 e 266 bis c.p.p.): in dette ipotesi, tuttavia, lo svolgimento delle operazioni sarà necessariamente condizionato dalle particolari tecnologie che consentono di captare il flusso delle comunicazioni in questione, restando quindi, allo stato, di per sè esclusa la possibilità di impiegare i posti di ascolto presso le procure della Repubblica.