(massima n. 2)
In tema di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni sul fatto altrui, la disciplina transitoria dettata dall'art. 6 l. 7 agosto 1997 n. 267 comporta che il recupero del contraddittorio, ora da attuarsi, a seguito della sentenza della C. cost. n. 361 del 1998, secondo il modulo della "capitolazione" previsto dall'art. 468 c.p.p., presuppone sempre la richiesta della parte interessata, giacchč, in mancanza della stessa, le dichiarazioni di cui era stata gią data lettura conservano la loro valenza probatoria. Ove la richiesta sia stata gią formulata e sia stata disposta la citazione del dichiarante, nel caso in cui questi persista nel rifiuto di rispondere, le dichiarazioni precedentemente rese devono essere valutate non con il criterio pił restrittivo delineato dall'art. 6 comma 5, l. n. 267 del 1997, ma con quello indicato dall'art. 500 comma 4 c.p.p., in attuazione del pił generale principio accolto dall'art. 192 comma 3, del medesimo codice, al quale la stessa C. cost. ha fatto esplicito riferimento nella richiamata sentenza.