(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui si proceda ad intercettazione di conversazioni tra presenti ad opera della polizia giudiziaria č sempre necessaria l'autorizzazione del giudice anche se uno degli interlocutori ne č consapevole, in quanto la sua rinuncia alla riservatezza non rende lecita l'intercettazione ad opera di un terzo che č rimasto estraneo al colloquio.