(massima n. 1)
L'art. 266 c.p.p., autorizzando l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso di indagini relative a determinati reati, consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso utenze straniere. Né il ricorso alla procedura del c.d. istradamento convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un «nodo» posto in Italia comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attivitą di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano.