(massima n. 1)
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il decreto di convalida emesso dal Gip a seguito del provvedimento urgente adottato dal P.M., deve essere trasmesso al tribunale del riesame al fine di consentire, anche al soggetto interessato, il controllo sulla legalità delle intercettazioni effettuate. La mancata trasmissione del detto provvedimento, ancorché la sua esistenza possa essere desunta indirettamente, determina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, senza che ciò dia anche luogo all'automatica inefficacia della misura cautelare in atto.