(massima n. 1)
Il divieto di utilizzabilità a fini probatori delle registrazioni di conversazioni non debitamente autorizzate è posto a tutela del diritto, costituzionalmente garantito, al rispetto della vita privata da intromissioni estranee; l'esercizio di tale diritto postula, tuttavia, che l'accesso ai mezzi di comunicazione e l'uso degli stessi avvengano alle condizioni e con le modalità non vietate dalla legge: conseguentemente non è illegittima ed è perciò utilizzabile anche se effettuata senza l'autorizzazione del giudice, l'intercettazione di conversazioni svoltesi mediante apparecchi rice-trasmittenti non consentiti, il cui uso è penalmente sanzionato.