(massima n. 1)
L'adozione del nuovo rito per un procedimento che avrebbe dovuto proseguire, secondo l'art. 242 att. nuovo c.p.p., con quello precedentemente in vigore, non comporta nullitą, stante il principio di tassativitą delle nullitą stesse, sancito da entrambi i codici. Peraltro, ove siano state acquisite prove non previste dall'ordinamento processuale abrogato, esse sono inutilizzabili ai fini della decisione. (Fattispecie in cui la sentenza era basata sui risultati delle intercettazioni ambientali, introdotte dal nuovo codice di procedura).