(massima n. 1)
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale trova applicazione nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani, atteso che per dette controversie la previsione, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 70 della legge n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995), del rito del lavoro non comporta di per sé l'attrazione della disciplina dei termini processuali disposta dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. essendo l'esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialitą del rito, bensģ alla specifica natura della controversia.