(massima n. 1)
Nel giudizio abbreviato č utilizzabile la trascrizione/traduzione di intercettazioni di conversazioni (nella specie, "ambientali") depositata successivamente all'ammissione, ma prima del giudizio, poiché la prova processualmente utilizzabile č costituita dai nastri registrati, non gią dalla loro trascrizione, che costituisce operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto della prova gią acquisita attraverso la registrazione fonica; d'altro canto, anche l'attivitą di traduzione non presenta carattere additivo o manipolativo rispetto alla fonte probatoria originaria.