(massima n. 2)
L'ordinanza del G.i.p., che a norma dell'art. 263, comma quinto, c.p.p., provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro o di rilascio di copie autentiche di documenti, č ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma primo, c.p.p..