(massima n. 1)
Nel sistema tavolare la fattispecie risultante dal titolo e dalla intavolazione conferisce presunzione di legittimità e di efficacia erga omnes del diritto intavolato, ma non incide però sugli effetti obbligatori dell'acquisto tra le parti. L'intavolazione, istituto assimilabile alla trascrizione, incide in tema di pubblicità, nel senso che il diritto intavolato è opponibile ai terzi, che non abbiano un diritto intavolato, ma non ha rilevanza sulla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo all'acquirente, tra i quali rientra anche la situazione di possesso. Ne deriva che qualora sia stato stipulato il contratto di compravendita, l'effetto obbligatorio tra le parti si è verificato ed il bene passato in possesso del terzo di buona fede non può essere assoggettato a sequestro per fatto concernente il venditore. (Nella specie il Gip aveva dichiarato inammissibile la richiesta di dissequestro e restituzione di un'autorimessa, acquistata da un terzo con contratto carente di intavolazione. La Cassazione ha annullato il provvedimento, ritenendo ininfluente nella fattispecie la mancanza dell'intavolazione.