(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 263, comma terzo, c.p.p., che prevede che il giudice penale al quale č chiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controversia sulla proprietą delle medesime, non č necessaria l'attualitą della pretesa tra due soggetti contendenti, essendo invece sufficiente la semplice potenzialitą all'insorgere di una lite in senso civilistico. (Fattispecie in cui la proprietą della societą elvetica richiedente la restituzione di kg. 2.500 di argento, sequestrato durante il trasporto, dipendeva dall'applicazione della Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulle vendite internazionali mobiliari).