(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, le censure concernenti la legittimitą, la validitą e l'opportunitą del sequestro, anche nel merito, possono essere fatte valere solo con la richiesta di riesame; mentre con l'opposizione avverso il provvedimento del P.M. che abbia respinto l'istanza di restituzione delle cose sequestrate si fanno valere censure concernenti esclusivamente la cessazione della necessitą di mantenere il sequestro a fini di prova. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Gip che aveva deciso in sede di opposizione al rigetto dell'istanza di restituzione, in cui si facevano valere vizi del provvedimento di sequestro deducibili soltanto con la richiesta di riesame).