(massima n. 1)
Il provvedimento di rimessione al giudice civile della questione relativa alla restituzione delle cose sequestrate ha sempre carattere interlocutorio e, come tale, è intrinsecamente insuscettibile di impugnazione, né può presentare, se motivato in riferimento al capoverso dell'art. 676 c.p.p., alcun profilo di abnormità.