(massima n. 1)
L'art. 263 del nuovo codice di procedura penale, il quale regola il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, rinvia, per la forma procedurale, alle disposizioni di cui all'art. 127 dello stesso codice. Dato essenziale di tale procedura č la ricorribilitā per cassazione dell'ordinanza conclusiva (art. 127, settimo comma). Ne consegue che la decisione del giudice delle indagini preliminari ex art. 263 del nuovo codice di procedura penale, con la quale sia rigettata la richiesta di restituzione delle cose sequestrate, č soggetta a ricorso per cassazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la cassazione ha ritenuto infondata la tesi, sostenuta dal procuratore generale, secondo cui l'ordinanza che rigetta l'istanza di dissequestro non sarebbe soggetta a ricorso per cassazione ma alla procedura dell'incidente di esecuzione).