(massima n. 1)
Nel caso di espiazione di una pena unica cumulata, derivante dalla unificazione di una pluralitą di pene e dall'inserimento nell'unico cumulo di una pluralitą di cumuli parziali (in conseguenza della commissione in tempi diversi dei reati per i quali il soggetto ha riportato condanna e della non imputabilitą della pena gią espiata ad un reato commesso in epoca successiva), deve aversi riguardo, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza o meno della condizione costituita dall'avvenuta espiazione di almeno metą della pena (nella specie in funzione dell'ammissione alla semilibertą, ai sensi dell'art. 50 comma secondo dell'ordinamento penitenziario), alla intera pena da espiare, indipendentemente dalla circostanza che nell'effettuazione dei cumuli parziali abbia operato o meno il criterio moderatore di cui all'art. 78 comma primo n. 1 c.p., richiamato dal successivo art. 80. (Nel caso specifico la Corte, in applicazione di detto principio, rilevato che il condannato, per effetto dei vari provvedimenti di cumulo intervenuti nei suoi confronti, avrebbe dovuto, in concreto, espiare una pena complessiva di anni 38 e mesi 9 di reclusione, ridotta ad anni 35 e mesi 9 per effetto di condono, ha stabilito che la condizione per l'applicazione del beneficio dovesse ritenersi realizzata all'atto dell'avvenuta espiazione di anni 17, mesi 10 e gg. 15 di reclusione).