(massima n. 1)
In materia di rimozione e riapposizione di sigilli, la norma dell'art. 261 c.p.p. ha natura regolamentare in quanto č volta a disciplinare un'attivitā materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinitā della prova, non richiede la presenza del magistrato; tuttavia la regolaritā formale della rimozione e riapposizione dei sigilli effettuata dal solo consulente tecnico deve essere garantita, a pena di nullitā relativa, dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice.