(massima n. 1)
Le modalitą di custodia delle cose sequestrate indicate dagli artt. 259 e 260 c.p.p. costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilitą o di opportunitą e, dall'altro lato, non sono astrattamente contestabili, tranne che dalle modalitą di custodia vogliano dedursi inconvenienti sostanziali attinenti a concrete ipotesi di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti. (Applicazione in tema di custodia di sostanze stupefacenti).