(massima n. 1)
Il custode di beni sottoposti a sequestro penale deve ricevere lo stesso trattamento che l'art. 12, comma 3, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, riserva a colui che sia nominato custode di cose sequestrate, in presenza di un illecito amministrativo ex art. 19, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 12 citato, però, disponendo che il giudice procede alla liquidazione tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, non ancora sic et sempliciter il compenso alle stesse ma lascia un certo margine di potere discrezionale. Il giudice, pertanto, può discostarsi dalle tariffe, inverandole nella realtà, ma deve farlo con equilibrio, non riducendo il corrispettivo a qualcosa di simbolico ma considerando che la custodia è pur sempre un peso imposto a qualcuno. (Nella fattispecie, il tribunale aveva ritenuto che i calcoli sulla base delle tariffe ACI andassero ridimensionate; tenuto conto della realtà locale, un'area geografica economicamente depressa, e soprattutto, dell'ubicazione assolutamente decentrata rispetto al centro urbano della zona adibita alla custodia dei beni).