(massima n. 1)
Il provvedimento, con cui il Presidente del tribunale dispone la corresponsione di un assegno alimentare provvisorio, non č suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, rimanendo aperta la regolamentazione della prestazione alimentare, nell'ampio senso che colui a carico del quale l'assegno č stato posto, conserva la duplice possibilitā di fare riesaminare, in sede di pronuncia definitiva l'an e il quantum della detta prestazione e di riversarla, se del caso, sugli altri obbligati.