(massima n. 3)
In tema di sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, c.p.p., come sostituito ad opera dell'art. 10 lett. a) del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, nel corso delle indagini preliminari competente a provvedere sulla richiesta di restituzione delle cose sequestrate č il pubblico ministero. Al giudice per le indagini preliminari č, invece, attribuita la cognizione a provvedere, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., sulle opposizioni proposte dagli interessati contro il decreto del pubblico ministero che accoglie o nega la richiesta di restituzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari che aveva disposto, adottando la procedura de plano, la restituzione delle cose sequestrate).