(massima n. 1)
Il termine perentorio di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309, commi nono e decimo, c.p.p. richiamati, in tema di sequestro probatorio, dall'art. 324, deve intervenire la decisione del tribunale del riesame è rispettato con il deposito del dispositivo, che rende certo per gli interessati che la decisione con quel determinato irreversibile contenuto è intervenuta nel termine perentorio. La motivazione può essere redatta nei cinque giorni dalla deliberazione come previsto dall'art. 128.