(massima n. 1)
La determinazione della somma di denaro in cui può essere convertito il pignoramento implica una valutazione soltanto sommaria delle pretese dei creditori, senza stabilire il diritto ad agire in executivis di quelli intervenuti, e senza estinzione dei crediti, per il cui accertamento sull'an e quantum il debitore esecutato può in qualsiasi momento instaurare autonomo processo cognitivo, senza attendere la fase di distribuzione; pertanto il creditore che sia intervenuto ai sensi dell'art. 499 c.p.c., finché non è instaurata la controversia per il relativo accertamento, ha interesse ad ottenere decreto ingiuntivo anche se il credito per cui è intervenuto è il medesimo, e a resistere all'opposizione del debitore, onde ottenere un titolo esecutivo giudiziale, mentre non sussiste né continenza, né litispendenza tra il giudizio di opposizione ad ingiunzione e la procedura esecutiva.