(massima n. 2)
Non è legittimato a proporre il riesame del provvedimento di sequestro il soggetto cui, ai sensi dell'art. 259 comma secondo c.p.p.,l'autorità giudiziaria affida la custodia delle cose sequestrate, giacché all'ausiliario dell'autorità giudiziaria sequestrante non possono competere poteri di iniziativa autonoma in contrasto con atti e provvedimenti ai quali deve restare per definizione strumento esterno di attuazione.