(massima n. 1)
In assenza di formale opposizione del segreto d'ufficio o professionale alla richiesta di esibizione di documentazione ai sensi dell'art. 256 comma primo c.p.p., nulla impedisce all'autoritā giudiziaria procedente di emanare un normale decreto di sequestro della documentazione in questione sulla base della norma generale di cui all'art. 253, comma primo c.p.p. e non dell'art. 256, comma secondo stesso codice, la cui operativitā č espressamente fondata nel presupposto cui vi sia stata una formale opposizione del segreto, della cui fondatezza l'autoritā giudiziaria procedente abbia motivo di dubitare.