(massima n. 1)
In tema di sequestro presso banche, la possibilitą che il medesimo abbia ad oggetto cose non appartenenti all'imputato o non iscritte a suo nome (v. art. 255 c.p.p.) esclude che il provvedimento che lo dispone debba essere preceduto dall'informazione di garanzia a coloro ai quali risultano appartenere le cose sottoposte a sequestro.