(massima n. 1)
L'avviso al soggetto sottoposto a perquisizione domiciliare della facoltą di farsi assistere o rappresentare č previsto ove la perquisizione sia effettuata dall'autoritą giudiziaria, mentre tale formalitą non č richiesta per le perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria nella flagranza del reato, salva la facoltą del difensore di assistervi «senza diritto di essere preventivamente avvisato».