(massima n. 1)
La particolare facoltā di perquisizione locale stabilita dall'art. 33, L. 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) e la cui vigenza č espressamente prevista dall'art. 225 att. c.p.p. č ammessa, per la sua specialitā, solo nella tassativa ipotesi di violazione a leggi finanziarie. In tali casi, non č necessaria la individuazione di ipotesi di reato con specifico riferimento a concreti elementi indizianti, secondo quanto, invece, č richiesto in via generale per la perquisizione disciplinata dal codice di procedura penale.