(massima n. 1)
Ai fini della perquisizione locale di cui all'art. 247, comma 1, seconda parte, c.p.p., non č necessario che il luogo venga indicato con esatta specificazione di cittą, via, numero civico, ecc., essendo sufficiente che vengano forniti elementi tali da consentire di delimitare con esattezza l'ambito «locale» nel quale dovrą essere eseguita la perquisizione stessa, non rilevando, in contrario, che tale ambito debba essere ricercato dalla polizia giudiziaria sulla base di precisi riferimenti contenuti nel relativo decreto. (Fattispecie relativa al sequestro di documenti, nella quale il ricorrente, indagato per bancarotta preferenziale, si era doluto per la indeterminatezza del decreto di perquisizione, laddove si limitava a riferirsi ai luoghi che erano «di fatto» nella disponibilitą dell'indagato).