(massima n. 1)
Il decreto con il quale il pubblico ministero richiede ad una banca la consegna di documentazione relativa a libretti di portatore ed a rapporti bancari connessi nonché la disposta estrazione di copie autentiche da detta documentazione con restituzione degli originali, non possono considerarsi provvedimenti abnormi. Tale attivitą invero trova il suo presupposto normativo negli artt. 248, comma 2, 255, 258 c.p.p.; avverso la stessa d'altro canto la parte potrą far valere le proprie ragioni difensive nella fase di acquisizione dei documenti al processo rappresentando quei vizi comportanti eventuali nullitą o inutilizzabilitą delle prove.