(massima n. 1)
L'impedimento che, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., autorizza la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice anziano al posto del presidente, deve avere carattere assoluto, quale quello determinato da uno stato fisico o psichico o da una situazione irreparabile, ovvero da una prolungata assenza dal territorio dello Stato, mentre rimangono giuridicamente irrilevanti gli impedimenti determinati da momentanea assenza o da occasionali e transeunti difficoltą, quali il trasferimento ad altra sede giudiziaria.