(massima n. 1)
Con il riferirsi alle «sentenze divenute irrevocabili» il legislatore, nella disposizione di cui all'art. 238 bis c.p.p., ha inteso rendere utilizzabili ai fini della prova del fatto in esse accertato non soltanto le sentenze rese in seguito a dibattimento ma anche quelle emesse a seguito di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta; la ratio della disposizione di legge, infatti, č quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autoritą di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice.