(massima n. 1)
In forza del principio di tassativitā dei mezzi di impugnazione, contro l'ordinanza emessa dal tribunale a seguito del procedimento di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al perito, promosso ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge n. 319 del 1980, non č esperibile ricorso per cassazione, ma solo incidente di esecuzione a norma degli artt. 665 ss. c.p.p. (Fattispecie relativa a liquidazione di compenso a perito per il quale la Corte di cassazione, in precedente procedimento, aveva ritenuto sussistente il motivo di ricusazione, dichiarando inefficaci gli atti da lui compiuti).