(massima n. 1)
In considerazione della loro natura e funzione, alle analisi dei campioni prelevati dagli scarichi di insediamenti non č applicabile la disciplina processuale della perizia. In particolare (salvo l'avviso al titolare dello scarico per presenziare con l'assistenza di un consulente tecnico all'inizio delle operazioni) non č prescritta, a pena di nullitā, la redazione di un verbale delle operazioni di analisi, secondo le modalitā di documentazione stabilite per gli atti processuali dall'art. 134 ss., nuovo codice di procedura penale. Di conseguenza č sufficiente la certificazione, quale atto finale delle analisi, per attestarne sotto il profilo tecnico e giuridico la efficacia probatoria nel processo penale, senza che possano avere rilievo eventuali eccezioni ex post sulle metodiche utilizzate (compresa quella Trsa-Cnr, avente valore meramente orientativo).