(massima n. 1)
Non comporta nullitą della perizia, fermi restando eventuali profili di responsabilitą formale del perito, il fatto che quest'ultimo, senza l'autorizzazione del giudice prevista dall'art. 228, comma secondo, c.p.p., si sia avvalso dell'opera di un ausiliario, quando questi si sia limitato alla mera effettuazione di calcoli matematici, non implicanti apprezzamenti e valutazioni (principio affermato, nella specie, con riguardo a calcoli matematici utilizzati per una perizia balistica).