(massima n. 1)
L'art. 221, comma 1, c.p.p. si limita a dettare la disciplina sulla «nomina del perito», senza minimamente prevedere limitazione alcuna al potere del giudice di disporre, nel caso lo ritenga necessario, una nuova perizia. L'ultima parte del predetto comma non subordina affatto la possibilitą di nuova perizia alla previa declaratoria di nullitą della precedente, ma soltanto ha voluto evitare, se possibile, che il nuovo incarico peritale sia affidato alla stessa persona che ha gią compiuto un atto poi dichiarato nullo.