(massima n. 1)
L'ufficio di testimone ex articolo 197 bis c.p.p. può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato, anche se sia stata disposta nei loro confronti l'archiviazione, per i fatti riguardanti la responsabilità di altri, sempre che la persona non si sia avvalsa della facoltà di non rispondere. (Mass. redaz.).