(massima n. 1)
La dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., deve essere valutata «unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilitą» (art. 192, comma terzo, c.p.p.), e non costituisce, pertanto, da sola, «prova nuova» agli effetti della richiesta di revisione, bensģ mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi.